«Le sanzioni disciplinari che interferiscono sul profitto di un alunno – scrive Salvatore Nocera in questo suo approfondimento – sono doppiamente illegittime, sia perché violano una serie di norme, sia perché sono irrogate senza il rispetto della procedura fissata nel regolamento di istituto o da norme generali. E per gli studenti con disabilità è possibile irrogare loro sanzioni disciplinari, ma solo dopo una valutazione individualizzata, motivata e proporzionata, che tenga conto di una serie di elementi»
Da sempre nelle nostre scuole si sono verificati casi di commistione impropria tra valutazione del profitto di un alunno in singole materie e sanzioni disciplinari, pensando ad esempio a un alunno che durante lo svolgimento di un compito in classe parla con i compagni; a lui, dopo l’intimazione di far silenzio non rispettata, viene tolto il compito e viene dato un voto negativo. Altro esempio: un alunno con disturbi del neurosviluppo che ha dei comportamenti anomali nei rapporti con i docenti o con i compagni, che non conoscono il funzionamento dei soggetti con autismo, viene punito con una sanzione disciplinare. Altro esempio: un alunno che ha svolto un compito in classe, ma senza seguire tutte le indicazioni date dal docente, si vede attribuire un voto negativo, senza che il docente abbia valutato il contenuto dell’elaborato, per il semplice fatto della trasgressione alle indicazioni del docente stesso. Ultimo esempio: uno studente con disabilità intellettiva che lanci un oggetto contro un compagno durante una lezione, e che per questo venga sanzionato con l’abbassamento della votazione nella disciplina insegnata durante quell’ora.
Questi e altri casi lasciano sempre più perplessi, specie adesso che abbiamo una normativa molto chiara sulla differenza tra valutazione del profitto di un alunno e valutazione del suo comportamento.
L’articolo 1, comma 3 del DPR 122/09 stabilisce infatti chiaramente che: «La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo […]».
Molto più esplicito è l’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 62/17 (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione), il quale recita: «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze».
Quanto alla distinzione esplicita tra valutazione del profitto e valutazione sul comportamento, interviene il DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), il quale all’articolo 4, comma 3 così stabilisce: «La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto». Quest’ultima norma, contenuta nel Regolamento delle studentesse e degli studenti, è chiarissima nel distinguere i differenti oggetti dei due tipi di valutazione, che non debbono interferire tra di loro.
A questo punto bisogna preventivamente accennare a come la dottrina e la giurisprudenza abbiano affrontato i casi di comportamenti di studenti con disabilità sui quali possano intervenire o meno sanzioni disciplinari.
Secondo la dottrina prevalente (Giannini, Sandulli, Zagrebelsky) e la giurisprudenza, bisogna tener conto degli articoli 3, 34, e 38 della Costituzione. Dalle argomentazioni si desume che in via generale una sanzionabilità generalizzata come per i compagni senza disabilità impatterebbe in casi di discriminazione, ma ugualmente si avrebbe discriminazione al contrario qualora si volesse totalmente escludere la sanzionabilità disciplinare di comportamenti irregolari degli studenti con disabilità. Tuttavia, la sanzione è legittima solo se:
° la scuola ha previamente attuato le misure di sostegno previste nel PEI (Piano Educativo Individualizzato);
° il comportamento è imputabile allo studente;
° non vi è nesso causale diretto tra la condotta e la condizione di disabilità, oppure tale nesso è stato adeguatamente valutato.
Ne potrebbe conseguire che, ad esempio, per dei comportamenti scorretti da parte di studenti con disabilità fisiche o sensoriali, gli interventi disciplinari dovrebbero di norma essere simili a quelli dei compagni senza disabilità; invece, nei confronti di comportamenti anomali di studenti con disturbo dello spettro autistico o con disabilità intellettive, se il comportamento anomalo è causalmente collegato alla propria menomazione, allora l’irrogazione della sanzione disciplinare sarebbe illegittima e viziata da eccesso di potere.
Per tutti gli studenti la sanzione scolastica non deve avere natura punitiva, bensì funzione educativa; nei confronti degli studenti con disabilità, l’amministrazione deve dimostrare di avere coinvolto famiglia e GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), valutato alternative educative e motivare in modo rafforzato la decisione.
È quindi possibile irrogare sanzioni disciplinari a studenti con disabilità, ma solo dopo una valutazione individualizzata, motivata e proporzionata, che tenga conto del PEI; della diagnosi funzionale; dell’imputabilità soggettiva della condotta; del principio di non discriminazione.
Diversamente, l’atto sarebbe suscettibile di annullamento per eccesso di potere e violazione di legge.
Comunque, per tutti gli studenti, la giurisprudenza è orientata nel senso che un solo caso di scorrettezza non possa inficiare la valutazione del profitto, mentre un comportamento scorretto durante tutto l’anno scolastico potrebbe legittimare un’ipotesi di sanzione disciplinare influente sul profitto generale dell’alunno. In particolare, il TAR della Calabria, con la Sentenza n. 629 del 2009, ha così deciso su una questione relativa all’illegittima interferenza della valutazione del comportamento con quella del profitto: «[…] mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento, e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi (quindi è un voto che esprime la valutazione di una corrispondente situazione oggettiva di fatto e come tale va inteso, secondo i principi generali in tema di motivazione di un atto amministrativo), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più lato che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile».
È inoltre da far presente, con riguardo alle sanzioni disciplinari, che il già citato Statuto delle studentesse e degli studenti (e successive modifiche e integrazioni) richiede che per l’irrogazione di una sanzione disciplinare il regolamento di istituto debba stabilire le fattispecie punibili, le diverse tipologie di sanzioni e i diversi organi della scuola competenti ad irrogarle a seconda della loro gravità.
Pertanto, le sanzioni disciplinari che interferiscono sul profitto sono doppiamente illegittime, sia perché violano le norme già citate, sia perché sono irrogate senza il rispetto della procedura fissata nel regolamento di istituto o da norme generali.
Si potrebbe a questo punto obiettare che la Legge 164/25 ha introdotto, all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/17, il comma 2-bis, che prevede: «L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2». Tale norma è stata determinata dal fatto che alcuni studenti, agli Esami di Maturità del 2025, sapendo di avere ormai sicuramente la sufficienza, si sono rifiutati di rispondere durante gli esami orali come forma di solidarietà alla disperata situazione dei palestinesi. Per evitare in futuro queste forme di alterazione dello svolgimento ordinario degli esami di maturità, il Parlamento, dietro proposta del Governo, ha introdotto la norma sopra espressa come sanzione disciplinare incidente sul profitto generale dello studente che si rifiuta di parlare agli esami orali, ricevendo di conseguenza la bocciatura. A chi scrive non pare potersi accogliere l’obiezione poiché, pur se voluta, come occasio legis, come sanzione disciplinare, come ratio legis, essa è coerente con il normale svolgimento degli Esami di Naturità. Infatti, già il comma 2 dell’articolo 17 delk Decreto legislativo 62/17 prevedeva che «l’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio…». L’espressione normativa è pertanto chiara nel significare che debbano essere svolte due prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio. Da sempre se uno studente ad una prova scritta presenta carta bianca per un qualunque motivo, egli viene bocciato perché non ha svolto tutte le prove previste dalla normativa. Il comma 2-bis si limita a ribadire che debbano essere svolte tutte le prove regolarmente e quindi esplicita ciò che implicitamente era già detto nel comma 2. Con lo stesso comma 2-bis si è invece voluto esplicitare con norma primaria quanto si poteva esprimere con una circolare o, se si vuole, più correttamente, con una norma regolamentare. Si è voluto pertanto intervenire con una norma primaria probabilmente per fugare ogni rischio di conflitto interpretativo, attribuendo tuttavia a tale norma un carattere sanzionatorio che rompe la logica prevista dal citato articolo 4, comma 3 del DPR 249/98, ove all’ultimo periodo si legge «Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto».
Ritornando a quanto detto sopra, una sanzione disciplinare consistente nell’abbassamento di un voto è giuridicamente illegittima per il diritto amministrativo sotto diversi profili:
a) per violazione di legge in relazione alle norme sopra citate, dove è chiaramente detto che l’oggetto della valutazione del profitto è distinto dall’oggetto della valutazione del comportamento;
b) per non competenza, dal momento che il docente irroga una sanzione per la quale è competente uno degli organi previsti dal regolamento di istituto;
c) per eccesso di potere poiché il docente esorbita dal suo potere che è quello di limitarsi a valutare il profitto della propria disciplina.
Qualora ovviamente lo studente ponga in essere comportamenti scorretti, la scuola può attivare la procedura della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito nel regolamento di istituto.
In conclusione, quindi, sembra opportuno richiamare l’attenzione su quanto detto affinché il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e studente si svolga nel rispetto della normativa, e dunque con serenità.
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