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L’UICI al Salone Internazionale del Libro di Torino

15 Maggio 2025 - 6:24pm

Anche quest’anno l’UICI è presente con un proprio stand al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso di svolgimento fino al 19 maggio, con uno spazio espositivo curato dal Centro Nazionale del Libro Parlato e la partecipazione congiunta di altre realtà dell’UICI stessa. L’Associazione, inoltre, ha promosso anche due altri momenti di sensibilizzazione presso lo stand del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) è presente con un proprio stand al Lingotto Fiere di Torino, per il Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso di svolgimento fino al 19 maggio, con uno spazio espositivo curato dal Centro Nazionale del Libro Parlato e la partecipazione congiunta di altre realtà dell’UICI stessa, quali la Stamperia Regionale Braille di Catania, la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita di Monza e l’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione).
Presso lo stand, dunque, sarà possibile scoprire strumenti, risorse e supporti innovativi dedicati alle persone con disabilità visiva per la fruizione dei libri. Inoltre, il Centro Nazionale del Libro Parlato offrirà la possibilità di donare la propria voce per la trasposizione di libri in audiolibri. Il tutto con particolare attenzione rivolta alle scuole, agli insegnanti e allo sviluppo di nuove metodologie utili alla socializzazione tra i ragazzi.

Da segnalare ancora che l’attività di sensibilizzazione del pubblico promossa dall’UICI si sostanzia al Salone di Torino anche con due preziosi momenti presso lo stand del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consolidando una collaborazione volta a potenziare l’inclusione scolastica e la diffusione di materiali accessibili.
Il primo incontro, svoltosi nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, si è intitolato Insieme leggiamo il mondo – Il Braille: strumento di autonomia e inclusione, viaggio alla scoperta della storia del Braille e del ruolo di esso nella lettura inclusiva, con interventi di Annalisa Antonelli e Giada Voci, che hanno presentato anche la storica rivista per bambini «Gennariello».
Il secondo incontro sarà invece nel pomeriggio del 18 maggio (ore 15.30), sul tema Un museo per tutti – Accessibilità e Inclusione al centro, per parlare di accessibilità museale per ciechi e ipovedenti, con la presentazione di modellini tattili, audioguide e un video sul Braille e sulla Stamperia Regionale Braille di Catania.
In altra parte del giornale, infine, abbiamo già segnalato l’iniziativa di Lettura al buio, cui hanno collaborato anche le componenti dell’UICI del Piemonte e di Biella. (S.B.)

Per ulteriori informazioni: ustampa@uici.it (Maria Rita Zauri).

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Il quinto torneo di calcio “SKF Italia Meet the World” per giovani con disabilità intellettive

15 Maggio 2025 - 5:59pm

Giungerà il 18 maggio alla sua quinta edizione il torneo di calcio giovanile “SKF Italia Meet the World”, in programma come sempre a Porte (Torino), iniziativa riservata a squadre composte da giocatori e giocatrici con disabilità intellettiva certificata

Ben volentieri segnaliamo anche quest’anno il torneo di calcio giovanile SKF Italia Meet the World, iniziativa che il 18 maggio giungerà alla sua quinta edizione, riservata a squadre composte da giocatori e giocatrici con disabilità intellettiva certificata.
Sempre presso l’impianto sportivo Il Podio di Porte (Torino) (Località Malanaggio, Via Martellotto, ingresso gratuito), si sfideranno dunque gli Insuperabili di Torino, l’Accademia Sport di Porte, il Bulè Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e gli Invincibili di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola).
Come per le edizioni precedenti del torneo, anche quest’anno una delle formazioni iscritte si qualificherà per il Gothia Special Olympics Trophy, evento internazionale riservato a formazioni aderenti al movimento Special Olympics, la cui tredicesima edizione si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 13 al 17 luglio prossimi. (S.B.)

A questo link è disponibile un testo di ulteriore approfondimento. Per altre informazioni: Ilaria Delmonte (ilaria.delmonte@it.ey.com).

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Lunga e tortuosa è la strada che porta quei fondi ai caregiver

15 Maggio 2025 - 5:17pm

«Prima che i caregiver familiari possano realmente accedere a quei fondi stanziati a livello nazionale – sottolineano dall’ANFFAS – vi sono sin troppi passaggi e adempimenti. Appare quindi necessario un importante intervento di semplificazione, per garantire ai caregiver interessati la continuità nell’assegnazione delle risorse a loro destinate e dei relativi interventi finanziati da quei fondi»

Nei giorni scorsi, all’interno della Gazzetta Ufficiale (n. 104 del 7 maggio, pagina 44) è stato dato avviso della pubblicazione del Decreto Interministeriale recante Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024, risorse destinate alle Regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali sociali. «Ma prima che i caregiver delle persone con disabilità (e purtroppo ancora oggi si tratta di una ridottissima platea) possano accedere a tali fondi – commentano dall’ANFFAS Nazionale (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo) -, sono numerosi i passaggi e gli adempimenti che i soggetti a vario titolo coinvolti sono chiamati a porre in essere, con il concreto rischio di non garantire la continuità nell’erogazione di queste necessarie risorse per i caregiver interessati».

Da un’analisi di quel Decreto di Riparto effettuata infatti dal Centro Studi Giuridici e Sociali dell’ANFFAS Nazionale (la si legga integralmente a questo link), emerge che, prima che quelle risorse arrivino agli Ambiti Territoriali (e quindi solo dopo ai caregiver), vi sono una serie di adempimenti e scadenze, ovvero innanzitutto che le Regioni entro il 7 agosto prossimo dovranno trasmettere al Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità la richiesta delle risorse, congiuntamente alla Delibera di Giunta Regionale contenente gli indirizzi di programmazione della regione stessa in materia, unitamente al monitoraggio sull’utilizzo del Fondo relativo, addirittura, all’annualità 2022. Solo dopo il 7 agosto, quindi, i Ministeri competenti potranno procedere alla verifica della coerenza della documentazione inviata dalle Regioni e avranno, a loro volta, quarantacinque giorni per dare loro riscontro: pertanto, saremmo già arrivati a fine settembre.
«Ma non finisce qui – sottolineano dall’ANFFAS – in quanto le Regioni, una volta ricevuto il via libera da parte dei Ministeri, avranno a disposizione ulteriori sessanta giorni per trasferire concretamente le risorse agli Ambiti Territoriali. Pertanto, se tutto dovesse andare bene e nella migliore delle ipotesi, i caregiver non vedrebbero assegnate loro le risorse prima della fine del mese di novembre. Appare quindi evidente come tale meccanismo necessiti di un importante intervento di semplificazione, per garantire ai caregiver interessati la continuità nell’assegnazione delle risorse a loro destinate e dei relativi interventi finanziati dal Fondo».

«Se per il 2023 – concludono dall’ANFFAS – le risorse erano state pari a 25.807.485,00, è certamente apprezzabile che per il 2024 esse siano state incrementate dal Ministero per le Disabilità a 30 milioni, ma, come detto, si auspica di poter intervenire per il futuro in termini di semplificazione. A ciò sicuramente potrà contribuire anche il Tavolo Tecnico – costituito attraverso il Ministero per le Disabilità d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – per l’analisi e la definizione di elementi utili per una Legge statale sui caregiver familiari, auspicandone al più presto la conclusione dei lavori per arrivare appunto a una norma nazionale che riconosca e sostenga il fondamentale ruolo svolto dai caregiver familiari». (S.B.)

Per ulteriori informazioni:  comunicazione@anffas.net.

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“Se combatto vinco io”: la storia di una madre e di un’artista “senza limiti”

15 Maggio 2025 - 4:33pm

Graziella Saverino, cantautrice con disabilità, racconta la propria maternità e la forza di affrontare le difficoltà nel brano “Se combatto vinco io”, scritto con Giuseppe Anastasi: «La musica diventa così lo strumento per alzare lo sguardo e andare oltre la disabilità, abbattendo muri e pregiudizi» Graziella Saverino (foto di Iwan Palombi)

«Guardami, sono un’artista anch’io / e certe volte faccio cose da prestigiatore, / su queste ruote vado forte, / in braccio ho il mio grande amore. / Guardami, lavoro duro anch’io, / e certe volte mi scoraggio come tutti quanti, / per quanto possa abituarmi agli occhi dei passanti. / Dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi bene amore mio»: è la prima strofa di Se combatto vinco io, nuovo brano di Graziella Saverino, scritto a quattro mani con Giuseppe Anastasi, che ne esprime l’essenza e il significato profondo.

Madre di due bambini e presidente dell’Associazione EntusiasmAbili, Saverino, in carrozzina a causa di una paralisi cerebrale infantile, vive la musica come un mezzo per superare le barriere, non solo architettoniche ma anche culturali. La sua voce dà vita a una ninnananna che racconta il suo percorso, la sua maternità e la volontà di condurre una vita piena. «Mi piacerebbe che questo brano ci ricordasse quanto sia preziosa la vita e come ognuno di noi abbia l’impegno a farla splendere. Ecco, questo mi farebbe sentire appagata», commenta l’artista.

Il brano vuole essere un messaggio di speranza per chi affronta ostacoli e pregiudizi per realizzare i propri sogni. La voce delicata di Graziella si unisce alla sensibilità di Anastasi, autore già noto per il suo lavoro con Michele Bravi, Emma e Arisa.
Ad accompagnare la canzone, disponibile su tutte le piattaforme digitali, anche un videoclip realizzato da Ania Art, che celebra la maternità e la forza di affrontare la vita. (C.C.)

Per ulteriori informazioni: Mauro Caldera (maurocaldera@361comunicazione.it).

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L’AISLA chiama a raccolta l’Italia della cura

15 Maggio 2025 - 4:21pm

«In un tempo in cui la fragilità rischia di essere invisibile, la nostra Associazione continua a mettersi al fianco delle persone con la sclerosi laterale amiotrofica, per garantire ascolto, cura e diritti»: a dirlo è Fulvia Massimelli, presidente dell’AISLA, Associazione che si prepara a dar vita alla propria Conferenza Nazionale, all’insegna delle parole “AISLA chiama a raccolta l’Italia della cura”, in programma il 16 e il 17 maggio a Jesi (Ancona)

«La nostra Assemblea è un momento di democrazia associativa, ma anche un esercizio collettivo di rigenerazione. In un tempo in cui la fragilità rischia di essere invisibile, la nostra Associazione continua a mettersi al fianco delle persone con la SLA (sclerosi laterale amiotrofica), per garantire ascolto, cura e diritti. Questo è il nostro impegno. E il nostro modo di costruire il futuro»: a dirlo è Fulvia Massimelli, presidente dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), che reduce dal contributo concreto fornito a Napoli in occasione del Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci (se ne legga approfonditamente a questo link), si prepara a dar vita alla propria Conferenza Nazionale, all’insegna delle parole AISLA chiama a raccolta l’Italia della cura, in programma venerdì 16 e sabato 17 maggio a Jesi (Ancona), un’occasione per condividere risultati, affrontare nuove sfide e rafforzare l’alleanza tra istituzioni, professionisti e comunità nella cura delle disabilità complesse.

Gli eventi nella città marchigiana si apriranno dunque venerdì 16, con un incontro di formazione con gli studenti dell’Istituto Sociosanitario Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e con un’Agorà dedicata al dialogo con i Dipartimenti Nazionali dell’Associazione.
Successivamente, nel pomeriggio, è in programma un evento pubblico a ingresso gratuito, presso l’Hotel Federico II, inaugurato dai saluti istituzionali della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, della viceministra al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, del vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini e del vicesindaco di Jesi Samuele Animali.
Momento centrale dell’incontro sarà la tavola rotonda sul tema Nuove prospettive normative e il Progetto di Vita, moderata da Stefania Bastianello, direttore tecnico dell’AISLA, alla quale parteciperanno tra gli altri Antonio Pelagatti, in rappresentanza dell’Autorità Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, Paolo Bandiera della Direzione Nazionale AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e Michela Coccia, direttore Clinico del Centro NeMO di Ancona (NeuroMuscular Omnicentre).
Altro momento particolarmente significativo sarà il racconto della beata Armida Barelli, la “prima Beata SLA”, con le testimonianze di Ernesto Preziosi, Alberto Fontana e di Mario Sabatelli.
La cerimonia dell’Albero della Vita di AISLA rappresenterà un segno tangibile dell’impegno e della dedizione di ogni volontario.

Sabato 17, infine, è prevista l’Assemblea Nazionale AISLA, durante la quale verrà anche presentato in anteprima un progetto digitale innovativo che integra intelligenza artificiale e tecnologie avanzate per il monitoraggio e la cura delle persone con la SLA. (S.B.)

Per ogni ulteriore informazione: ufficiostampa@aisla.it (Elisa Longo).

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Premiata l’app che abbatte le barriere dell’accessibilità

15 Maggio 2025 - 1:55pm

Il progetto “Kimap” ha vinto il premio nazionale “Coltivare la Speranza” di Confcooperative e FondoSviluppo: la piattaforma supporta gratuitamente le persone con disabilità motoria a muoversi in autonomia con informazioni aggiornate sull’accessibilità. In Toscana sono state realizzate mappature a Firenze, Pisa, Grosseto e Prato La premiazione di “Kimap”

La piattaforma digitale Kimap, che elimina le barriere informative sull’accessibilità di luoghi e itinerari, ha ricevuto il premio nazionale Coltivare la Speranza di Confcooperative e FondoSviluppo.
Il riconoscimento è stato assegnato alla Cooperativa Impresa Sociale ReteSviluppo di Firenze, fondata nel 2008 da un gruppo di giovani ricercatori e professionisti, che ha sviluppato il progetto in collaborazione con Kinoa Innovation Studio, per il suo impegno nel migliorare la mobilità delle persone con disabilità motoria attraverso una tecnologia innovativa e partecipativa.

L’app mobile Kimap, gratuita e già attiva in diverse città italiane, fornisce informazioni aggiornate sull’accessibilità di strade, negozi, musei e servizi pubblici, permettendo agli utenti di pianificare i propri spostamenti in autonomia (ne avevamo già parlato in Suoperando, all’interno di questo pezzo).
In Toscana sono state effettuate mappature a Firenze, Pisa, Grosseto e Prato, con l’obiettivo di ampliare il servizio coinvolgendo pubbliche amministrazioni e associazioni per rendere le comunità sempre più accessibili.

La tecnologia di Kimap permette agli utenti di segnalare ostacoli e problematiche, contribuendo a costruire una rete informativa condivisa. «Kimap è un esempio concreto di come le cooperative possano mettere insieme tecnologia, intelligenza collettiva e impatto sociale», sottolineano da Confcooperative Toscana, evidenziando il valore del premio per tutto il Terzo Settore toscano, sempre più orientato verso soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone. (C.C.)

Per maggiori informazioni: Confcooperative Toscana – Ufficio Stampa (confcooperativetoscana@gallitorrini.com).

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Nascono le “Fiabe Inarrestabili”

15 Maggio 2025 - 1:22pm

Sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming “Fiabe Inarrestabili”, quattro storie dedicate alla disabilità, alla forza interiore e alla bellezza delle differenze, che ampliano il podcast “Fila a nanna”. Obiettivo: sensibilizzare, fin da piccoli, all’inclusività e all’accoglienza dell’altro

Un viaggio narrativo per sensibilizzare, fin da piccoli, all’inclusività e all’accoglienza dell’altro: il podcast Fila a nanna, promosso dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, in collaborazione con la Fondazione Paideia, si arricchisce di un nuovo ciclo di racconti, Fiabe Inarrestabili. Quattro storie, scritte da Selene Baiano, che esplorano la disabilità attraverso il potere dell’immaginazione, trasformando difficoltà in occasioni di crescita.

Dalla determinazione di Miele, un piccolo Yorkshire che sogna di diventare cane guida, alla resilienza di Andy in Saetta, volare sull’acqua, fino alla dolcezza di Riccio e Tina e alla scoperta del proprio valore in Casty, la diga perfetta, ogni fiaba invita a guardare la diversità con occhi nuovi.

Disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di streaming, queste storie si inseriscono nel successo di Fila a nanna, che ha già superato i 682.000 download e conta 350 fiabe pubblicate, tra i podcast più ascoltati nella categoria Bambini e Famiglie. (C.C.)

Per maggiori informazioni: Ufficio stampa MAYBE (Luna Rondana), lrondana@maybepress.it.

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I referendum sul lavoro e le persone con disabilità: un approfondimento

15 Maggio 2025 - 11:36am

Presentiamo oggi un ampio approfondimento di informazione, dedicato alle consultazioni referendarie del prossimo mese di giugno, riguardanti il mondo del lavoro, e segnatamente le possibili conseguenze per i lavoratori e le lavoratrici con disabilità dall’esito di quelle stesse consultazioni referendarie

Una premessa
Davanti ai prossimi referendum di giugno crediamo sia necessario sottrarsi alla semplificazione dello scontro ideologico e conoscere bene cosa siamo chiamati davvero a decidere. Il nostro voto, infatti, avrà effetti concreti sulla vita di chi lavora in condizioni di maggiore fragilità. E la complessità, stavolta, non è un alibi: è responsabilità.
Innanzitutto va ricordato dunque che l’8 e il 9 giugno i cittadini e le cittadine saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali riguardanti il mondo del lavoro. Tra questi, assume particolare rilievo quello relativo all’abrogazione del Decreto Legislativo 23/15, noto come Jobs Act. In caso di vittoria del “Sì”, verrebbe cancellato il sistema delle tutele crescenti — applicato ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati a partire dal 7 marzo 2015 — e reintrodotto in modo generalizzato il vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) come unico meccanismo di tutela contro i licenziamenti illegittimi.
Anche ammettendo – ipotesi non da tutti condivisa – che l’abrogazione del Decreto 23/15 comporti effettivamente un ripristino generalizzato dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile quindi anche alle assunzioni successive al 2015, è importante precisare che non si tornerebbe alla versione originaria del 1970, bensì a quella riformata dalla cosiddetta “Riforma Fornero” nel 2012 (Legge 92/12).
Al di là dunque del dibattito “ideologico”, il ritorno all’articolo 18 potrebbe sembrare un rafforzamento delle garanzie per i lavoratori. E tuttavia, per alcune categorie particolarmente vulnerabili, come le persone con disabilità, la reintroduzione del vecchio sistema potrebbe determinare, anziché un ampliamento, una riduzione delle tutele. Il testo dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, infatti, nella sua formulazione attuale non garantisce una tutela ripristinatoria piena ai lavoratori con disabilità, salvo che il licenziamento non venga espressamente qualificato come discriminatorio.
A meno che non si affronti esplicitamente questo nodo, dunque, il referendum potrebbe portare a reintrodurre un sistema non pienamente coerente con i princìpi del diritto antidiscriminatorio nazionale ed europeo.

L’analisi
Prima di affrontare il cuore del tema, pare necessario inquadrare il problema centrale posto dal testo del citato articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come novellato dalla cosiddetta “Riforma Fornero”, partendo da un presupposto teorico.
Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità psicofisica alla mansione è stato ed è tradizionalmente inquadrato nell’àmbito del giustificato motivo oggettivo, in quanto riconducibile ad una causa legittima di recesso non imputabile al comportamento del lavoratore, ma piuttosto ad una sopravvenienza oggettiva che incide sulla possibilità di utilizzare il lavoratore “proficuamente” nell’organizzazione aziendale. Tale sistemazione teorica è consolidata nella dottrina prevalente secondo la quale l’inidoneità – in particolare quando non temporanea o non superabile con adeguamenti ragionevoli – può determinare un’interruzione del sinallagma contrattuale [nesso di reciprocità, N.d.R.] tale da legittimare la cessazione del rapporto.
Sulla scia di questi approfondimenti teorici, la giurisprudenza ha chiarito più volte come l’inidoneità, se accertata e persistente, integri una situazione obiettiva di impossibilità della prestazione lavorativa, idonea a giustificare il licenziamento ai sensi dell’articolo 3 della Legge 604/66, purché il datore di lavoro abbia previamente valutato – e dimostrato – l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con il suo stato psicofisico. La legittimità del licenziamento, quindi, viene tradizionalmente subordinata alla verifica dell’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili, secondo la regola giurisprudenziale del cosiddetto repêchage [ripescaggio].
Tuttavia, nelle fattispecie in cui la sopravvenuta inidoneità derivi da una condizione di disabilità — secondo la definizione data dalla Direttiva 2000/78/CE, dal Decreto Legislativo 216/03 e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità— l’ordinamento impone obblighi ulteriori e più stringenti in capo al datore di lavoro. In base infatti all’articolo 5 della citata Direttiva 2000/78/CE e all’articolo 3, comma 3-bis del Decreto Legislativo 216/03, come pure all’articolo 2 della Legge 67/06 sulle discriminazioni, il datore di lavoro è tenuto a valutare e ad adottare accomodamenti ragionevoli, ovvero misure organizzative, tecniche o ambientali idonee a consentire al lavoratore di continuare a svolgere la propria attività, pur in presenza di limitazioni funzionali. In particolare, l’articolo 3, comma 3-bis del Decreto 216/03 impone l’adozione degli accomodamenti ragionevoli, intesi come «misure appropriate e necessarie, che non comportino un onere sproporzionato, per consentire alla persona disabile di conservare il posto di lavoro».
Proprio il rispetto di questo disposto normativo si concretizzerebbe dunque in un obbligo che condiziona “a monte” l’esercizio del potere di recesso, atteggiandosi in modo del tutto peculiare. In tali casi, infatti, non si tratterebbe solo di “cercare” mansioni alternative – il cosiddetto repêchage – ma di modificare l’organizzazione aziendale, anche in senso adattivo, al fine di mantenere il rapporto (si confronti in M. Aimo, Licenziamento disciplinare per indebita fruizione dei permessi per l’assistenza a familiare disabile, nota a Cassazione 25 marzo 2019, n. 8310, GI, 2019, 1872). Il principio di intangibilità dell’assetto organizzativo, pertanto, che è tradizionalmente garantito, viene qui ridimensionato alla luce della logica solidaristica e inclusiva propria del diritto antidiscriminatorio. Un’impostazione che, se portata alle sue estreme conseguenze, implica che l’omessa adozione di accomodamenti ragionevoli configuri, secondo la citata Direttiva Comunitaria e la Convenzione ONU, una discriminazione indiretta, con conseguente nullità del licenziamento. In questo caso, quindi, il licenziamento non sarebbe soltanto e semplicemente ingiustificato, ma più propriamente illegittimo, in quanto fondato su una violazione di norme imperative a tutela delle persone con disabilità (si confronti qui A. Donini, L’applicazione indistinta del comporto è discriminatoria se la malattia è riconducibile a disabilità, nota a Cass. 31 marzo 2023, n. 9095 e App. Napoli 17 gennaio 2023, n. 168, RIDL, 2023, II, 254, relativamente ad una fattispecie che ruotava intorno al superamento del periodo di comporto).
Accogliere questa prospettiva significa quindi ammettere che la disabilità “riduca” il perimetro del potere datoriale di licenziamento: non è sufficiente dimostrare che non esistono mansioni compatibili, ma occorre che il datore di lavoro provi altresì che le misure di adattamento organizzativo sono effettivamente irragionevoli o sproporzionate.

Alla luce di quanto detto, si è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il licenziamento di un lavoratore con disabilità divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni per ragioni psicofisiche non può essere qualificato come recesso legittimo, se prima non sia stata verificata – in modo serio, concreto e documentabile – la possibilità di adottare accomodamenti ragionevoli idonei a conservare il rapporto di lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro ha l’onere di attivarsi per individuare soluzioni alternative, quali lo spostamento a mansioni compatibili, modifiche delle condizioni operative, o adattamenti dell’orario di lavoro. Non è sufficiente una valutazione generica o astratta sull’impossibilità di riorganizzare l’attività produttiva, essendo, invece, necessario dimostrare che gli accomodamenti ragionevoli, pur astrattamente ipotizzabili, avrebbero comportato un onere sproporzionato per l’azienda o un pregiudizio apprezzabile per gli altri lavoratori (Cassazione 6497/21 e 27502/19).
È evidente, dunque, che l’inidoneità sopravvenuta non legittima automaticamente il licenziamento: essa impone al datore di lavoro una condotta attiva e collaborativa, coerente con gli obblighi derivanti dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE e dall’articolo 3, comma 3-bis del Decreto Legislativo 216/03. In questa prospettiva, ne esce un quadro di tutela ulteriormente rafforzato il quale implica che l’omessa valutazione degli accomodamenti configuri discriminazione indiretta per effetto della disabilità, con conseguente nullità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria piena (Tribunale di  Firenze, 150/20).
Questo arricchimento dei presupposti che devono ricorrere al fine di verificare il corretto operato del datore di lavoro non lascerebbe quindi “indifferente” il sistema sanzionatorio. La soluzione presentata in giurisprudenza e sostenuta anche in dottrina, per altro, non trova un preciso riscontro nel dettato dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che anzi al comma 7 sanziona il licenziamento per inidoneità alla mansione del lavoratore con disabilità con la tutela ripristinatoria attenuata.

Per comprendere meglio il cuore del problema, occorre partire nuovamente dalle conseguenze sanzionatorie ricollegate dal testo dello Statuto dei Lavoratori alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, per lo stretto rapporto di parentela fra questa fattispecie e le fattispecie di cui allo stesso articolo 18, comma 7 (inidoneità: articolo 2110 del Codice Civile).
In via generale, infatti, l’articolo 18 della Legge 300/70 (lo Statuto dei Lavoratori, appunto), in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, distingue tra due ipotesi, affidando al giudice il compito di verificare l’effettiva consistenza del motivo addotto. La regola “ordinaria” prevede che qualora il giustificato motivo oggettivo non risulti «manifestamente insussistente», non sia possibile disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Se non manifestamente infondato, il licenziamento per GMO (Giustificato Motivo Oggettivo) determina la definitiva cessazione del rapporto e il datore di lavoro è condannato esclusivamente al pagamento di un’indennità risarcitoria, determinata in misura compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede tuttavia una tutela distinta e rafforzata in alcune ipotesi oggettive – in particolare, l’inidoneità e la violazione dell’articolo 2110 del Codice Civile – ammettendo in tali casi la reintegrazione – seppure attenuata – come eccezione alla regola indennitaria. La ratio della modifica risiede nell’intento del Legislatore di separare, sotto il profilo sanzionatorio, le ipotesi di licenziamento per ragioni oggettive, fondate su esigenze economico-produttive dell’impresa, da quelle in cui il recesso del datore di lavoro intervenga per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero in violazione dell’articolo 2110 del Codice Civile, situazioni che assumono una connotazione più grave sul piano sociale e valoriale.
La garanzia più incisiva proposta dal Legislatore in queste ipotesi non si spinge però verso la tutela reintegratoria “piena”, ma – rinviando all’apparato sanzionatorio del comma 4 dell’articolo 18 – verso la reintegrazione “attenuata” del lavoratore.

L’interpretazione della Corte Costituzionale, con riferimento al Decreto Legislativo 23/15 (“Jobs Act”)
Il quadro normativo già sufficientemente complesso si complica ulteriormente se si vanno a verificare quali conseguenze sanzionatorie siano ipotizzabili nei casi di licenziamento di un lavoratore con disabilità per inidoneità alla mansione, ovvero per violazione dell’articolo 2110 del Codice Civile.
A conferma della centralità attribuita alla tutela reintegratoria rafforzata, nei casi di maggiore vulnerabilità del lavoratore, si deve richiamare l’opera interpretativa sviluppata dalla Corte Costituzionale che ha offerto un’interpretazione dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23/15 (Jobs Act), che sanziona con la tutela reintegratoria “forte” (determinata ipotesi di nullità), coerente con i princìpi sottesi all’articolo 18, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori (Cassazione 9897/25).
L’attenzione si rivolge in modo particolare alla Sentenza della Corte Costituzionale 22/24 nella quale i giudici della Consulta hanno affrontato appunto la legittimità dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23/15, nel quale, come ricordato, si disciplinano le conseguenze sanzionatorie conseguenti ad un licenziamento nullo per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
Il nodo interpretativo affrontato dai giudici della Consulta si appuntava sulla limitazione dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio – ovvero della tutela reintegratoria “forte”- ai soli casi nei quali la nullità del licenziamento fosse “espressamente” prevista dalla legge. Così come formulato il testo di legge, infatti, esso risultava escludere l’applicabilità della tutela reintegratoria in tutte quelle ipotesi nelle quali il licenziamento fosse stato nullo per violazione di norme imperative, qualora nella norma non fosse stata prevista espressamente la relativa sanzione. Una simile dizione – fondata sulla restrizione letterale introdotta dalla parola “espressamente” – è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale lesiva dell’articolo 76 della Costituzione, in quanto eccedente i limiti della delega contenuta nella Legge 183/14, che invece faceva riferimento più ampio alle “ipotesi di nullità” in generale. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della parola “espressamente”, affermando che la reintegrazione deve operare ogni volta che il licenziamento è nullo, anche implicitamente.
Questa pronuncia, pur non riguardando direttamente i lavoratori con disabilità, ha avuto importanti ricadute sistemiche anche nell’àmbito del diritto antidiscriminatorio. Proprio sulla base di tale interpretazione, infatti, la giurisprudenza ha potuto riconoscere la natura discriminatoria indiretta del licenziamento comminato al lavoratore con disabilità, in assenza di una concreta valutazione degli accomodamenti ragionevoli e ha potuto, quindi, ricomprendere questa fattispecie nel campo di applicazione dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23/15. Le leggi di tutela alle discriminazioni per disabilità, pur prevedendo in via generale la nullità degli atti discriminatori non qualificano, infatti, espressamente come nullo il licenziamento illegittimamente fondato sulla mancata adozione degli accomodamenti.

A questa conclusione consente di arrivare proprio l’espansione del campo di applicazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 23/2015, raggiunta per il tramite della citata Sentenza 22/24 della Corte Costituzionale: non è più cioè necessaria una previsione espressa di nullità, perché anche situazioni come queste, implicando la violazione di norme imperative, rientrino nell’alveo della nullità e, quindi, abbiano come conseguenza sanzionatoria la tutela reintegratoria “forte”. In tal modo, viene rimossa ogni ambiguità interpretativa circa la compatibilità tra il sistema delle tutele crescenti e il diritto antidiscriminatorio, rafforzando l’effettività del divieto di discriminazione e della tutela della persona con disabilità nel rapporto di lavoro. Quella Sentenza della Consulta è stata pertanto accolta come una svolta correttiva nel disegno del Jobs Act, capace di riequilibrarne gli effetti alla luce dei princìpi del diritto antidiscriminatorio e del diritto del lavoro costituzionalmente orientato, non potendosi intendere la nullità del licenziamento in modo formalistico o restrittivo, ma piuttosto in funzione della gravità dell’offesa giuridica subita dal lavoratore.
Da ciò deriva una conclusione netta: non è conforme alla Costituzione un sistema sanzionatorio che, in caso di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, non preveda espressamente la reintegrazione, trattandosi di una violazione grave della dignità e dei diritti fondamentali della persona. Il giudice del lavoro è dunque tenuto a disapplicare l’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23/15 nella parte in cui non consente tale esito, offrendo una protezione equivalente a quella prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nei casi di nullità del licenziamento.

Conclusioni
In questi casi, quindi, sia il sistema delle tutele crescenti – per effetto dell’interpretazione giurisprudenziale – sia l’articolo 18, comma 7, dello Statuto dei Lavoratori prevedono la reintegrazione del lavoratore. Ma con importanti differenze strutturali tra i due regimi.
L’articolo 18, comma 7 dello Statuto dei Lavoratori, infatti – come riformato dalla Legge 92/12 (“Riforma Fornero”) – tipizza la sanzione nei casi di licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore con disabilità, riconoscendo una tutela reintegratoria attenuata: reintegra cioè nel posto di lavoro, ma con risarcimento limitato a un massimo di 12 mensilità. Se non si riesce perciò a trovare una distinzione fra campo di applicazione dell’articolo 18, comma 1 e le fattispecie di cui al comma 7, il rischio è che queste fattispecie specifiche siano sempre dichiarate nulle. Il giudice non sarebbe, quindi, vincolato a questa misura, salvo che in ipotesi qualifichi il licenziamento come discriminatorio in senso proprio, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena (Cassazione 14307/24). In questo senso è di sicuro interesse l’interpretazione di chi ritiene che «non rientrerebbero, invece, nell’alveo della tutela assicurata dall’articolo 2 le ipotesi (assolutamente residuali, considerata l’ampiezza della nozione di disabilità europea) in cui il lavoratore divenga inidoneo alle mansioni contrattuali, non sia possibile collocarlo utilmente in altre mansioni, ma non sia qualificabile come disabile, nemmeno sotto il profilo del modello bio-psicosociale. Tale ipotesi dovrebbe a rigore rientrare nell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 che assicura solo la tutela indennitaria» (D. Garofalo, La risoluzione del rapporto di lavoro per malattia, 2023).
Diversamente, l’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 23/15 presenta una formulazione più generale: prevede cioè la reintegrazione solo nei casi di licenziamento nullo perché discriminatorio o per altre nullità previste dalla legge. Proprio questa apertura e la mancanza di ulteriori previsioni specifiche in merito al licenziamento, che dichiarino la non inidoneità del lavoratore con disabilità o la violazione dell’articolo 2110 del Codice Civile attraverso la Sentenza 22/24 della Corte Costituzionale, hanno consentito di includere nel campo della nullità (come da articolo 2 del Decreto Legislativo 23/15) anche i casi di mancato accomodamento ragionevole come forme di discriminazione indiretta.
È in questo spazio interpretativo che il sistema delle tutele crescenti ha mostrato una capacità di adattamento più flessibile, articolata e coerente con la protezione dei lavoratori in condizioni di fragilità.
Ed è proprio qui che si pone il nodo centrale della questione referendaria: non si tratta soltanto di scegliere tra due modelli di tutela, ma di comprendere quale dei due, nella pratica, possa garantire una maggiore giustizia sostanziale.
Il vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per quanto simbolicamente importante, rischia di risultare più rigido e meno adattabile. La formulazione esplicita del comma 7 vincola infatti il giudice a una tutela attenuata, che può essere superata solo qualificando il licenziamento come discriminatorio (ma con tutti il limiti dell’articolo 112 del Codice di Procedura Civile.). Al contrario, il Jobs Act – proprio per la sua struttura più aperta – ha consentito alla giurisprudenza di valorizzare la reintegrazione piena in casi di inidoneità non adeguatamente gestita.

Nel cuore di questo dibattito si colloca un principio fondamentale, richiamato dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944, ossia che «il lavoro non è merce». Il lavoratore, cioè, non è un oggetto regolato dalle sole logiche del mercato, ma una persona titolare di diritti inviolabili, la cui dignità va tutelata in ogni fase del rapporto, soprattutto nelle situazioni di vulnerabilità.
Questo principio assume un rilievo ancora maggiore se riferito ai lavoratori con disabilità. Considerare il lavoro come merce equivarrebbe infatti ad accettare che chi diventa meno produttivo per ragioni di salute sia automaticamente sacrificabile. Al contrario, le normative più avanzate e le letture più sensibili della giurisprudenza affermano che la persona precede la funzione e che l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli non è solo un’esigenza etica, ma un vincolo giuridico.

In conclusione, ci si potrebbe legittimamente domandare se la reintroduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, pur evocando un importante simbolo di tutela, sia davvero la scelta più adatta a proteggere i lavoratori con disabilità. In un contesto in cui il sistema delle tutele crescenti è stato interpretato in senso costituzionalmente orientato, offrendo già oggi una protezione efficace, tornare a un impianto più rigido potrebbe non essere la soluzione più equa. Forse la scelta più razionale è continuare a rafforzare – piuttosto che sostituire – un modello che ha già dimostrato capacità di evoluzione e attenzione alle fragilità del presente.

*Vincenzo Falabella è presidente della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) e consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro); Maria Paola Monaco è docente associata di Diritto del Lavoro all’Università di Firenze.

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Una presentazione a Torino di “BRUCAMILLA”, fiaba in Braille

14 Maggio 2025 - 6:25pm

Il 16 maggio a Torino vi sarà una presentazione di “BRUCAMILLA”, fiaba in Braille di Roberto Pili, presidente dello IERFOP, nel corso di un evento accessibile a tutti e tutte grazie alla versione tattile del testo, realizzata dall’équipe tiflopedagogica dell’APRI (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti), disponibile accanto al testo in nero

Nel pomeriggio del 16 maggio a Torino (Fondazione Giubileo Incontri, Corso Bramante, 58/7, ore 17.30), vi sarà la presentazione di BRUCAMILLA, fiaba in Braille di Roberto Pili, presidente dello IERFOP, nel corso di un evento accessibile a tutti e tutte grazie alla versione tattile del testo, realizzata dall’équipe tiflopedagogica dell’APRI (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti), disponibile accanto al testo in nero.

Durante la presentazione, l’Autore sarà accompagnato dalla cantante Daniela Atza, che leggerà alcuni brani del libro, e dal pianista Franco Corda, che fornirà l’accompagnamento musicale. L’introduzione sarà curata da Gabriele Cresta, direttore del polo culturale e museale ospitante e da Sara Taricco, coordinatrice dei Servizi Educativi dell’APRI.
Saranno presenti anche Ornella Valle e Simona Valinotti, che hanno curato la realizzazione della versione tattile del libro.
A seguire, sarà anche possibile visitare la mostra tattile elaborata dal laboratorio Gocce d’Arte. (S.B.)

Per ulteriori informazioni: apri@ipovedenti.it.

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Interessante quella Sentenza nella quale cambiano i concetti di “disabilità” e di “gravità”

14 Maggio 2025 - 6:02pm

Pur lasciando perplessi sulla decisione di assegnare a uno studente con disabilità il il sostegno per l’intero orario settimanale delle lezioni, una Sentenza del TAR della Campania si segnala come particolarmente interessante, perché è una delle prime, se non la prima, che tiene conto dei nuovi concetti di “disabilità” e di “gravità” introdotti dalla normativa più recente, a partire dal Decreto Legislativo 62/24, applicativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità

Tramite la recente Sentenza n. 1229 del 12 febbraio scorso, il TAR della Campania ha assegnato il sostegno per l’intero orario settimanale delle lezioni ad uno studente con disabilità al quale la scuola, senza predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato), aveva assegnato 18 ore di sostegno, corrispondenti all’orario di un’intera cattedra di sostegno.
La famiglia dello studente aveva impugnato l’assegnazione delle 18 ore, ritenendole insufficienti, data la valutazione di «disabilità con diritto a sostegni intensivi» (prima «handicap con connotazione di gravità») di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, certificata al ragazzo.
Il Giudice, dunque, ha innanzitutto superato le eccezioni di difetto di giurisdizione del TAR, riportandosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale se il numero delle ore di sostegno non è stato preventivamente indicato nel PEI, l’Amministrazione ha ancora il potere discrezionale di decidere se e quante ore assegnare e pertanto in questa situazione la competenza a giudicare spetta al TAR, poiché si controverte in materia di “interessi legittimi”. Cosa diversa, invece, è quando il numero di ore di sostegno è già indicato nel PEI in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione): in tal caso, infatti, si è in presenza di un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito e pertanto le relative controversie sono devolute al Tribunale Civile.
Il Giudice ha poi affrontato la decisione di merito, accogliendo il ricorso, poiché l’assegnazione delle 18 ore di sostegno, effettuata unilateralmente dalla scuola nel dicembre dello scorso anno, non era stata preceduta, come detto, dalla formulazione di una tale richiesta nel PEI in sede di formulazione del GLO, che doveva essere al più tardi formulato entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal Decreto Legislativo 66/17, integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19.
Quindi il Giudice ha effettuato un’ampia ricostruzione sistematica della normativa successiva alla Legge 104/92, che ne ha modificato alcuni articoli, tra cui proprio il citato articolo 3. Ha fatto pertanto presente che a seguito del Decreto Legislativo 62/24, è oramai cambiato il concetto sia di “disabilità”, sia di “gravità”, sia la procedura amministrativa che produce come atto finale il PEI. Infatti il Decreto 62/24 ha sostituito i concetti di “disabilità lieve” (articolo 3, comma 1 della Legge 104/92) e di “disabilità grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) con quelli di «bisogno di sostegni lieve e medio», per la “disabilità lieve” ed «elevato, molto elevato e intensivo», per quello di “disabilità grave” di cui al citato comma 3. Nel caso di specie, il Giudice ha ravvisato la situazione di “bisogno di sostegno intensivo”, assegnando quindi un numero di ore pari a tutto il numero di ore di lezioni settimanali, ritenendolo l’unico mezzo per contrastare le “barriere” che si opponevano all’inclusione scolastica dello studente.
Il Giudice stesso ha stabilito inoltre che la decisione dell’aumento del numero delle ore venisse eseguita entro 15 giorni, dato l’avanzato stato dell’anno scolastico e ha nominato un “commissario ad acta”, in caso di ritardo nell’esecuzione della decisione da parte dell’Amministrazione Scolastica, rappresentata sia dalla scuola che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ha condannato infine l’Amministrazione alla rifusione delle spese, secondo la “regola della soccombenza”.

Si tratta certamente di una decisione assai interessante, perché è una delle prime che applica la normativa successiva alla Legge 104/92, effettuandone una ricostruzione sistematica. Infatti, sino ad oggi molte norme del Decreto Legislativo 66/17 vigente sono state ritenute inapplicabili, poiché prive di regolamenti applicativi: così è accaduto ad esempio per l’articolo 14 sulla continuità didattica, per la cui applicazione, sia pur limitata ai supplenti di sostegno, vi è stata la necessità di approvare l’articolo 8 del Decreto Legge 71/24, convertito con modificazioni dalla Legge 106/24, ma il cui Decreto Ministeriale 32/25, che ne è la norma amministrativa applicativa, è stato impugnato dalla CGIL Scuola, dalla UIL Scuola e dai COBAS.
Qui il Giudice del TAR Campania ha ritenuto invece immediatamente applicabili sia le norme relative al nuovo “Profilo di Funzionamento” (articolo 5 del Decreto Legislativo 66/17), sia quelle sull’obbligatorietà di indicazione nel PEI delle risorse richieste (articolo 7 del medesimo Decreto). Ha inoltre applicato l’articolo 3 del Decreto Legislativo 62/24 sulle nuove definizioni, sia di disabilità (recepita dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09), sia di gravità (ed è forse la prima volta che accade).
Del nuovo concetto di “gravità” si è già detto in precedenza. Per quanto riguarda invece il nuovo concetto di “disabilità”, in base ad esso quest’ultima non è più vista come una caratteristica della persona, ma come la conseguenza di mancate risposte adeguate ai bisogni derivanti dalla minorazione, da parte del contesto istituzionale e sociale.

Lascia invece perplessi, di questa Sentenza del TAR della Campania, l’assegnazione di un numero di ore di sostegno pari al numero di ore di lezioni settimanali; infatti, il Giudice non ha tenuto conto delle Tabelle C e C1 allegate al Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI che, anche nel caso di necessità di sostegno elevato, prevedono un numero massimo di ore pari ad una cattedra.  Né ha tenuto conto nemmeno del concetto di “inclusione scolastica” maturato nella dottrina pedagogica e conseguentemente in quella giuridica, secondo il quale non è solo il numero di ore di sostegno a dover garantire la qualità inclusiva di una scuola, ma tutta la comunità scolastica – docenti disciplinari della classe in primis – nonché tutti i servizi territoriali, riorganizzati in progetto inclusivo. Quanto deciso dal TAR campano, quindi, facilita la deprecata deriva della delega del progetto inclusivo al solo docente di sostegno, mentre l’inclusione è frutto di un processo collettivo. Non per nulla la nuova denominazione che ha sostituito i termini di “handicap e handicap grave” parla di “sostegni” e non di solo “sostegno didattico”.

Tornando all’applicazione dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 62/24, fissata dal TAR della Campania, questo fuga ogni eventuale dubbio sull’immediata applicazione delle norme di tale Decreto (la cui piena entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2027), al fine di consentirne una migliore preparazione organizzativa. Il rinvio, cioè, riguarda solo gli aspetti strettamente procedurali dell’attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, mentre tutte le altre norme, come dimostra questa Sentenza, sono immediatamente entrate in vigore.
Come spesso è accaduto nella storia del diritto, dunque, la magistratura (e questa Sentenza ne è la riprova) colma i vuoti lasciati aperti dalle Amministrazioni o ne precisa e chiarisce i contenuti.

*L’AIPD è l’Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down.

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I siblings, ovvero “I Secondi Numeri Primi”: un evento a Milano

14 Maggio 2025 - 5:20pm

Sarà proposto dall’Associazione Lidia Dice l’evento “Standard Nights/02 – I Secondi Numeri Primi”, in programma il 15 maggio a Milano, dedicato al mondo dei cosiddetti “siblings”, i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. Cuore della serata, che servirà a sostenere l’Associazione La Conca, sarà il dialogo tra Filippo Solibello, autore, conduttore radiofonico e televisivo, e Giacomo Mazzariol, scrittore e sceneggiatore, noto specie per il libro “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Sarà proposto dall’Associazione milanese Lidia Dice l’evento denominato Standard Nights/02 – I Secondi Numeri Primi, in programma il 15 maggio a Milano (Aethos Club, Piazza XXIV Maggio, 8, ore 18), dedicato al mondo dei cosiddetti siblings, ossia dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, raccontato da chi lo vive in prima persona.

Ad aprire l’incontro sarà un racconto personale e il cuore della serata si avrà con il dialogo tra Filippo Solibello, autore, conduttore radiofonico e televisivo, e Giacomo Mazzariol, scrittore e sceneggiatore noto per il suo libro di esordio Mio fratello rincorre i dinosauri, ispirato alla vita con il fratello con sindrome di Down.
L’ingresso sarà a donazione libera e tutti i fondi raccolti verranno devoluti all’Associazione La Conca, realtà milanese che promuove attività formative, sociali e ricreative per giovani adulti con disabilità intellettiva. (S.B.)

A questo link è disponibile un testo di ulteriore approfondimento. Per altre informazioni: Anna Lisa Margheriti (annalisa.margheriti@lidiadice.com).

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Dare voce ai sogni: Francesca Merli racconta la disabilità in scena

14 Maggio 2025 - 4:54pm

“La Banca dei Sogni” è un progetto teatrale che racconta la società appunto attraverso i sogni. La regista Francesca Merli, in questa nostra intervista, approfondisce il confronto tra un giovane con e uno senza disabilità e riflette su come il teatro possa dare voce a queste storie e sensibilizzare il pubblico Francesca Merli

La Banca dei Sogni è più di uno spettacolo: è un’indagine sulla società attraverso i sogni, raccolti in anni di interviste nelle città italiane. Ideato da Francesca Merli e Laura Serena, esplora le diverse fasi della vita, con un focus sull’adolescenza e anche sulla disabilità.
In questa nostra intervista, Merli racconta proprio questa parte dello spettacolo, soffermandosi sul confronto tra due adolescenti, uno con disabilità e uno senza, e riflettendo sul ruolo del teatro nella rappresentazione delle loro esperienze.

Nel segmento dedicato all’adolescenza, ha scelto di mettere a confronto un giovane con disabilità e uno senza. Cosa l’ha portata a questa decisione e quali aspetti significativi sono emersi dal loro dialogo?
«Ho deciso di mettere a confronto Enrico, un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico, e Andrea, un adolescente senza disabilità, ma con problemi comportamentali. Entrambi fanno fatica a progettare un futuro, pur desiderando un lavoro e una vita migliore. Li abbiamo incontrati e intervistati a Padova. Anche se ha delle difficoltà, il talento di Enrico è quello di voler aiutare, a sua volta, chi affronta barriere fisiche e motorie. Il suo sogno è permettere alle persone in carrozzina di raggiungere qualsiasi luogo pubblico più agevolmente, soprattutto luoghi culturali come teatri e cinema, tramite pedane costruite con mattoncini Lego.
Entrambi si trovano a fare un finto colloquio: questa è la manipolazione teatrale, un finto colloquio per un lavoro da magazziniere. Paradossalmente l’adolescente con disabilità, nello specifico questo ragazzo che si presenta con la maglietta di Super Mario e con le pedane, ha in sé una grande forza, cioè quella di lottare ancora, di credere per i suoi sogni, mentre Andrea, che magari ha meno difficoltà sulla carta, appare più disilluso rispetto a ciò che lo circonda».

Un momento dello spettacolo, con Enrico sullo sfondo

Ha definito La Banca dei Sogni come uno spettacolo di teatro d’indagine e documentaristico, basato su un metodo di mappatura delle città e delle persone. Come si sviluppa questo approccio e in che modo contribuisce alla rappresentazione della disabilità nella narrazione teatrale?
«Abbiamo iniziato nel 2018: come dei veri reporter mappiamo la città, andiamo a capire quali sono le caratteristiche peculiari di ogni luogo, dove possiamo trovare ogni generazione e intervistiamo un campionario di persone. A Padova sono venuta in contratto con Talents Lab Lego, un’Associazione che accoglie giovani con diverse disabilità e che cerca di captare quale sia il loro talento. In quest’ultima versione della Banca dei Sogni, prodotta dal Teatro Stabile del Veneto, abbiamo deciso di portare le persone non più in scena con noi, ma in video. Quindi le persone sono inserite in un video che dialoga con gli attori professionisti in scena, che sono Laura Serena e Marco Trotta. La prossima tappa dello spettacolo sarà il 16 e il 17 maggio a Genova al Teatro della Tosse».

Nel suo percorso artistico ha spesso affrontato il tema della disabilità, come nello spettacolo In stato di grazia, quali aspetti voleva mettere in luce?
«La disabilità è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Ho dedicato appunto lo spettacolo In stato di grazia a questo argomento, ove otto ragazzi con e senza disabilità sono protagonisti in scena. Anche in questo lavoro siamo partiti da un’inchiesta, raccogliendo testimonianze attraverso interviste. Non abbiamo intervistato direttamente i ragazzi, perché all’epoca erano bambini e molti di loro avevano difficoltà nel comunicare, ma abbiamo parlato con i loro genitori. Abbiamo intrecciato il racconto dell’inchiesta con la fiaba di Pinocchio, esplorando storie complesse di nascite premature, adozioni e percorsi difficili. Poi ci siamo soffermati su una fase delicata della crescita: l’adolescenza, la pubertà e l’istinto sessuale nei ragazzi con sindrome di Down, un tema che spesso viene trattato come un tabù. Lo spettacolo tornerà in scena, dopo essere stato rappresentato a Milano al Teatro Franco Parenti tra novembre e dicembre».

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La disabilità spiegata ai bambini

14 Maggio 2025 - 4:31pm

Tra i tanti appuntamenti in programma nei prossimi giorni al 37° Salone Internazionale del Libro di Torino, vi sarà anche quello organizzato da Erickson per il 16 maggio, vale a dire la tavola rotonda denominata “La disabilità spiegata ai bambini”, dedicata a scuola e abilismo, con la partecipazione di Marina Cuollo, Vera Gheno e Iacopo Melio Il libro di Iacopo Melio “Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili” fornirà uno degli spunti di partenza dell’incontro di Torino

Tra i tanti appuntamenti in programma nei prossimi giorni al 37° Salone Internazionale del Libro di Torino, ne segnaliamo qui uno organizzato da Erickson per il 16 maggio (Padiglione 4, BookLab, ore 19.15-20.15), vale a dire la tavola rotonda La disabilità spiegata ai bambini, dedicata a scuola e abilismo e moderata da Giusi Marchetta.

Vi parteciperanno Marina Cuollo, scrittrice, TedX speaker, conduttrice, editorialista e consulente D&I (Diversity & Inclusion), Vera Gheno, linguista, saggista e attivista e Iacopo Melio, giornalista, scrittore, politico e attivista per i diritti umani e civili italiano.
Sarà proprio a partire dai recenti contributi degli esperti che interverranno all’incontro, e in particolare dal libro di Melio Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili (Il Margine), che si parlerà di abilismo, «per giungere – come spiegano i promotori – a una comprensione più ampia e completa del concetto di disabilità e per aiutare il pubblico a rispondere alle tante domande proprie, come a quelle dei più piccoli, oltreché ai pregiudizi spesso radicati nel comune immaginario». (S.B.)

Per ulteriori informazioni: Lisa Oldani (lisa.oldani@erickson.it).

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Organizzare una nuova gita, per consentire anche a quell’alunna di partecipare

14 Maggio 2025 - 4:04pm

«Ho letto in Superando – scrive Luca Faccio – di quella ragazza con disabilità che non ha potuto partecipare alla gita scolastica con i compagni, a causa della pedana del pullman non funzionante. Suggerisco alla Dirigente della scuola coinvolta di organizzare una nuova gita, in modo che anche quell’alunna possa vivere insieme ai compagni un momento di inclusività e di integrazione, fondamentale nella crescita umana e culturale di ogni individuo»

Ho letto sulle pagine di Superando [“Perché non posticipare quella gita scolastica?”, N.d.R.] che nei giorni scorsi un’alunna con disabilità della Scuola Media Palatucci di San Rocco Castagnaretta, in provincia di Cuneo (Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri), non è potuta partire per la gita scolastica a Genova insieme ai compagni, perché la pedana del pullman non funzionava e di conseguenza la ragazza è stata costretta a rinunciare alla gita.
Comprendo benissimo questa situazione, perché anch’io per spostarmi uso la carrozzina e so benissimo come ci si sente quando ci si trova di fronte ad una barriera architettonica, come ad esempio una pedana che non funziona.
Sinceramente, se fossi stato il coordinatore della gita, avrei rinviato per tutti il momento di svago e di inclusione, ma probabilmente questo non è stato possibile per una questione organizzativa e di costi.
Suggerisco quindi alla Dirigente della scuola in questione di organizzare una nuova gita, in modo che anche l’alunna che non ha potuto partecipare possa vivere insieme ai compagni di classe un momento di inclusività e di integrazione, fondamentale nella crescita umana e culturale di ogni individuo. E sempre attraverso la Dirigente Scolastica desidero inviare un abbraccio sincero alla ragazza e alla sua famiglia.
Come si intende procedere, dunque, per risolvere questa situazione? Mi auguro di poter contare su una risposta della Dirigente Scolastica, che non mancherò di pubblicare nel mio blog.

*Blogger impegnato in favore dei diritti delle persone con disabilità.

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Una “Lettura al buio” al Salone del Libro di Torino

14 Maggio 2025 - 12:54pm

All’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, è in programma per il 16 maggio una “Lettura al buio”, esperienza sensoriale e inclusiva proposta dal Gruppo di Lettura “Leggiamo a Voce Alta” della Biblioteca Civica di Biella, con la collaborazione dell’UICI Piemonte, dell’UICI di Biella, dell’Associazione Amici della Biblioteca di Biella e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, nella mattinata del 16 maggio (Sala Arancio, Padiglione 2 del Lingotto Fiere, ore 10.30; ingresso libero fino ad esaurimento posti) è in programma una Lettura al buio, esperienza sensoriale e inclusiva proposta dal Gruppo di Lettura Leggiamo a Voce Alta della Biblioteca Civica di Biella, con la collaborazione dell’UICI Piemonte, dell’UICI di Biella, dell’Associazione Amici della Biblioteca di Biella e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.
Durante l’incontro, lettori ciechi e vedenti si alterneranno nella lettura ad alta voce di brani tratti dal libro Cuore nero di Silvia Avallone e i partecipanti che lo vorranno potranno ascoltare la lettura bendati, per concentrarsi unicamente sulla parola e sulla voce, vivendo un’esperienza di ascolto profondo e suggestivo. L’incontro sarà introdotto da Franco Lepore, presidente dell’UICI Piemonte. (S.B.)

Per ulteriori informazioni: comunicazione@uicpiemonte.it; biblioteca@comune.biella.it.

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Inclusione lavorativa tra norme e realtà: Legge 68 e prospettive di cambiamento

14 Maggio 2025 - 12:25pm

Com’è ben noto, la Legge 68/99 regola l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ma l’applicazione di essa presenta ancora molte criticità. In questa intervista, quarta puntata del nostro approfondimento dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva, appartenenti al “mondo ANFFAS”, Domenico Tripodi, presidente dell’ANFFAS di Bergamo, analizza i limiti del sistema normativo e le possibili strategie per superarlo

Com’è ben noto, la Legge 68/99 rappresenta il principale strumento normativo per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ma l’applicazione di essa spesso evidenzia limiti e criticità. Per analizzare questi aspetti, abbiamo intervistato Domenico Tripodi, che dal 2011 è il presidente dell’ANFFAS di Bergamo (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo), con una lunga esperienza nel sociale e nel mondo aziendale.
Dall’intervista, che rientra nel nostro approfondimento sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo appartenenti al “mondo ANFFAS”, emergono le difficoltà strutturali del sistema legislativo, le buone pratiche già attuate e le strategie necessarie per un vero cambiamento. Un confronto che parte dalle norme e arriva alle persone, passando per il valore dell’inclusione come risorsa sociale ed economica.

Quali sono, secondo la sua esperienza, le principali criticità del sistema legislativo che regola l’assunzione di lavoratori con disabilità in Italia? Quali modifiche e interventi ritiene necessari per rendere il processo più efficace e inclusivo?
«Da un punto di vista del tutto teorico, la normativa in Italia esiste, ma l’applicazione di essa è carente e spesso disfunzionale. La Legge 68/99 presenta tanti limiti. Nel libro L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva. Itinerari di ricerca e buone pratiche, e in particolare nel quarto capitolo, curato da Nicoletta Pavesi, Matteo Moscatelli e Chiara Ferrari, vengono affrontati i punti di forza e di debolezza della Legge 68/99, attraverso una ricerca effettuata dall’Università Cattolica finanziata da Assolombarda.
Ebbene, tale ricerca evidenzia che quella norma porta in sé una grande novità: si è passati cioè dall’idea del collocamento obbligatorio all’idea del collocamento mirato, mettendo dunque a fuoco i due assi portanti del processo, ossia le potenzialità e le competenze del lavoratore con disabilità e le esigenze delle aziende, ma vengono messe in evidenza anche le varie criticità; dal punto di vista delle aziende, infatti, si rileva “la poca uniformità degli approcci e delle procedure nei diversi territori provinciali e nazionali, anche in merito all’interpretazione della normativa che influenza il processo di collocamento creando frammentazione, ove ogni ente ha le sue procedure e i suoi modelli”.
Il libro è uscito il 30 aprile 2022 e per l’occasione l’ANFFAS di Bergamo ha promosso anche il convegno Lavoro e disabilità. Un punto di incontro: da allora ho avuto modo di verificare sul campo cosa succede. A mio parere gli operatori non sono sufficientemente formati e molto spesso sono disorientati: ci sono molte norme, varie circolari e spesso non sanno proprio come muoversi».

Quali altri aspetti chiave vorrebbe evidenziare all’interno del libro citato?
«Gli aspetti che mi piacerebbe emergessero sono in realtà molteplici, ma mi soffermo qui su un passaggio del nono capitolo, ove si scrive della “necessità di smettere di vedere la persona con disabilità come un costo, e di cominciare a considerarla una risorsa per la società”. Penso che basterebbe questo semplice slogan, tradotto in fatti concreti, a determinare un cambio di paradigma. Pensate cosa significhi per una persona con disabilità poter dire io ho un lavoro, ho un mio reddito e con questo reddito posso vivere. Pensate quanti minori costi sociali si potrebbero ridurre a fronte di queste opportunità.
Un altro aspetto rilevante, visto che noi siamo un’Associazione di famiglie, è quello relativo al recupero di serenità, di autostima all’interno delle famiglie. Pensate a quanti vantaggi potrebbe avere un’azienda in termini di accoglienza, di migliori rapporti tra i propri dipendenti. Nel corso del convegno di cui ho detto in pre cedenza, su Lavoro e disabilità, il professor Domenico Bodega aveva evidenziato questi aspetti in modo esplicativo».

Domenico Tripodi insieme al figlio Timothy

Può condividere qualche testimonianza significativa di persone con disabilità intellettiva che lavorano da anni? Quali sono stati i fattori determinanti per il loro successo professionale?
«Faccio sempre riferimento al libro citato, ove nei capitoli 3-6 ho illustrato cinque esperienze concrete di buone prassi lavorative. La prima riguarda un lavoratore con sindrome di Down di 41 anni impegnato dal 2003 come operaio metalmeccanico, presso un’azienda profit. Da oltre vent’anni svolge il proprio lavoro con grande sua soddisfazione e altrettanta da parte dell’azienda. In questi anni non ha quasi mai perso una giornata di lavoro, eccetto 15 giorni per un lieve infortunio. Tutti gli anni percepisce il premio di produzione, come tutti i lavoratori dell’azienda e partecipa ai corsi per la sicurezza.
Un altro lavoratore con disabilità cognitiva, di 25-26 anni, che opera nell’àmbito della ristorazione, assunto nel 2019 grazie all’assidua attenzione dei datori di lavoro, ha trovato la sua giusta collocazione e svolge il suo lavoro di preparazione dei tavoli in totale autonomia. Anzi, in alcune occasioni, come ci hanno raccontato i titolari, ha trovato soluzioni per ridurre i tempi di predisposizione della sala.
Ho portato anche esempi di Cooperative Sociali di tipo B che sono state costituite molti anni addietro (1990, 2010, 2016): due di esse operano sul territorio bergamasco e una sul territorio bresciano. Operano in settori diversificati, dalla metalmeccanica al florivivaismo e alla ristorazione, occupando complessivamente una cinquantina di persone con disabilità».

Qual è la mission dell’équipe che l’ANFFAS di Bergamo ha costituito per occuparsi di questo tema? Quali sono gli obiettivi e le azioni concrete che sta portando avanti?
«L’obiettivo fondamentale che l’ANFFAS di Bergamo si è posta al momento della costituzione della propria Equipe Lavoro è stato quello di contribuire alla diffusione di una nuova cultura sul lavoro, basata su tre pilastri: famiglia, lavoratore e azienda. Nel difficile percorso di crescita di una persona con disabilità, la famiglia gioca infatti un ruolo fondamentale, alle volte positivo, alle volte frenante, soprattutto quando termina il periodo scolastico. Sul tema del lavoro, la scuola quasi mai aiuta la persona con disabilità, che dovrà confrontarsi con un mondo che non conosce e che ha bisogno di un periodo di formazione.
Dal canto loro le aziende hanno la necessità di sapere come procedere per l’inserimento di una persona con disabilità; in particolare hanno una grande necessità di essere aiutati i colleghi con i quali le persone con disabilità andranno a lavorare.
La nostra équipe opera dunque su questi tre livelli, per ottenere una reale inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Essa, oltre a seguire varie famiglie e persone con disabilità che si sono rivolte alla sede della nostra Associazione, sta gestendo due importanti progetti, uno con un Ente Locale, il Comune di Cologno al Serio, e l’altro con l’azienda ABB che si è rivelata particolarmente sensibile alle tematiche dell’inclusione lavorativa».

Le prime tre tappe di questo nostro percorso dedicato all’inclusione lavorativa nel “mondo ANFFAS” sono riportate nei testi Lavoro e disabilità intellettive: viaggio tra esperienze, opportunità e ostacoli da superare (disponibile a questo link), Dalla pasticceria al “co-housing”: quando il lavoro diventa inclusione e autonomia (disponibile a questo link) e Oltre la burocrazia: il percorso di “Diversamente Bistrot” (disponibile a questo link).

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Un Salone del Libro sempre più accessibile

14 Maggio 2025 - 11:48am

Anche quest’anno la Federazione lombarda LEDHA ha collaborato con il Salone Internazionale del Libro di Torino (15-19 maggio), al fine di migliorarne l’accessibilità, garantendo alle persone con disabilità la possibilità di fruirne nelle migliori condizioni possibili. «Un’accessibilità – come sottolinea il presidente della FISH Falabella – intesa non solo come abbattimento delle barriere fisiche, ma anche nel creare un contesto accogliente e rispettoso delle diverse esigenze» L’immagine-simbolo del 37° Salone Internazionale del Libro di Torino

Anche quest’anno il CRABA (Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale) della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), ha collaborato con il Salone Internazionale del Libro di Torino, la cui 37^ edizione sarà centrata sul tema Le parole tra noi leggere, al fine di migliorare l’accessibilità dell’evento – che si protrarrà da domani, 15 maggio, a lunedì 19 – e garantire alle persone con disabilità la possibilità di fruirne nelle migliori condizioni possibili (a questo link le informazioni necessarie per raggiungere Lingotto Fiere a Torino e organizzare la propria visita).
Oltre dunque alla scontistica a loro riservata, le persone con disabilità potranno usufruire di un accesso prioritario attraverso varchi dedicati (A, C e D). Inoltre, potranno saltare la coda agli Info Point, ai servizi igienici, ai servizi di ristorazione e alle sale in cui si svolgeranno eventi e convegni (compatibilmente con la disponibilità di posti riservati). Per richiedere l’agevolazione le persone con disabilità potranno o pre-registrarsi al sito nell’apposita sezione oppure rivolgersi alle Casse ad accesso prioritario.

All’interno del Salone sono stati allestiti due “Spazi di quiete”, ambienti in cui le persone con disabilità possono fare una pausa, luoghi progettati e arredati con un’attenzione particolare alle persone con disabilità intellettive, per garantire il loro benessere e la possibilità di godersi la visita nelle migliori condizioni possibili. Per alcune persone, infatti, essere circondati dalla folla, in un ambiente rumoroso e caotico, può essere fonte di stress.
Durante tutti i giorni dell’evento, infine, saranno presenti circa 50 giovani volontari appositamente formati, riconoscibili dalla maglietta bianca su cui è riportato un omino azzurro stilizzato, simbolo internazionale della disabilità. A coordinarli saranno due Accessibility manager che fanno parte del gruppo di lavoro della LEDHA.

«Il Salone Internazionale del Libro di Torino – commenta Alessandro Manfredi, presidente della LEDHA – è uno dei più importanti eventi culturali del nostro Paese. Garantire alle persone con disabilità non solo l’accesso, ma le migliori condizioni di fruizione possibile è un dovere sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che riconosce il diritto di tutti alla partecipazione piena e attiva alla vita culturale».
«L’accessibilità non è un dettaglio – sottolinea dal canto suo Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH -, ma la condizione imprescindibile per rendere davvero inclusivo un evento culturale di rilievo come il Salone del Libro di Torino. Il lavoro svolto dalla LEDHA e dagli organizzatori del Salone va nella direzione giusta: accessibilità, infatti, non vuol dire solo abbattere barriere fisiche, ma anche creare contesti accoglienti e rispettosi delle diverse esigenze. È questo il modello di inclusione che come Federazione promuoviamo ogni giorno». (I.S.)

Per ulteriori informazioni: ufficiostampa@ledha.it.

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Tredici organizzazioni legate alla disabilità alla tappa di Napoli della “Amerigo Vespucci”

13 Maggio 2025 - 6:26pm

Il 14 maggio a Napoli è in programma il panel sul tema “Il valore della cura e l’obiettivo dell’inclusione: servizi e progetti a confronto”, organizzato dalla ministra per le Disabilità Locatelli, nell’ambito del Tour Mediterraneo della Nave “Amerigo Vespucci”. Per l’occasione saranno tredici le organizzazioni legate al mondo della disabilità che si alterneranno negli stand del Ministero per le Disabilità La nave “Amerigo Vespucci” concluderà a Napoli il proprio Tour Mediterraneo

Nella mattinata del 14 maggio, al Molo Angioino di Napoli (ore 11), è in programma il panel sul tema Il valore della cura e l’obiettivo dell’inclusione: servizi e progetti a confronto, organizzato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, nell’ambito del Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci.

Oltre alla stessa Locatelli, che interverrà con un videomessaggio, parteciperanno all’incontro, moderato dalla giornalista Claudia Conte, Alessandro Parisi, direttore esecutivo della Fondazione ANFFAS di Salerno (Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo); Eugenio Grimaldi, presidente di ALIS per il Sociale; Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS; Enrico Zazzaro, presidente di I.FL.HAN; Sara Rizzano della Fondazione Peppino Scoppa; Giuseppe Maria Pisani, presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia; Pina Esposito, segretaria nazionale dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica); Marta Russo, promotrice del blog I pensieri di Marta; Vincenzo Massa dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); Elvira Sepe, presidente dell’ENS di Napoli (Ente Nazionale Sordi); Angelo Moretti della Direzione Regionale di Legacoop Campania; Giovanpaolo Gaudino, presidente di Confcooperative Campania; Tommaso Di Napoli, governatore del Distretto Lions 108Ya; Antonio Brando, governatore del Distretto Rotary 2101.

Per l’occasione saranno tredici le organizzazioni che si alterneranno negli stand del Ministero per le Disabilità, vale a dire IFLHAN, Il Tulipano, il Consorzio Sale della terra, Arte Musica Caffè, Autism AID, La Forza del Silenzio, la Fondazione Peppino Scoppa, Un fiore per la vita, Litografi Vesuviani, Sciucella, Parteneapolis, l’ANFFAS di Salerno e la Cooperativa Bambù. (S.B.)

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Un importante passo avanti con quella Circolare Ministeriale

13 Maggio 2025 - 5:47pm

«Esprimiamo soddisfazione per quella Circolare che disciplina le nuove procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni psicofisiche alla guida, recependo le nostre istanze sul rischio di discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità che seguono terapie farmacologiche stabilizzate»: lo si legge in una nota della Federazione FISH, a proposito di una recente Circolare prodotta dal Ministero dell’Interno insieme a quello della Salute

«Esprimiamo soddisfazione per la recente Circolare che disciplina le nuove procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni psicofisiche alla guida, documento che ha recepito le istanze avanzate dalla nostra Federazione nel corso degli ultimi mesi, in merito al rischio di discriminazioni indirette nei confronti delle persone con disabilità, in particolare per quelle che seguono terapie farmacologiche stabilizzate»: lo si legge in una nota diffusa dalla FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), a commento della recente Circolare (disponibile integralmente a questo link), denominata Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e prodotta congiuntamente dal Ministero dell’Interno e da quello della Salute. «Grazie dunque al confronto istituzionale – aggiungono dalla FISH -, la citata Circolare chiarisce che la presenza di metaboliti inattivi nel sangue non costituisce prova di intossicazione in atto, e che devono essere adottati criteri scientifici rigorosi e uniformi su tutto il territorio nazionale».

Su tale questione, va ricordato, la FISH si era espressa anche su queste pagine, tramite le parole del proprio presidente Vincenzo Falabella, che aveva evidenziato come alcune interpretazioni precedenti, legate all’entrata in vigore del Codice della Strada riformato, tramite la Legge 177/24, rischiassero di mettere a repentaglio il diritto alla mobilità e alla patente di guida per persone con disabilità, in assenza di reali situazioni di pericolo. «La Circolare prodotta ora dai Ministeri dell’Interno e della Salute – dicono dalla Federazione -, disciplinando anche le modalità di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici, ribadisce che le analisi rilevanti ai fini penali devono basarsi esclusivamente su sangue intero o fluido orale, escludendo le sole urine come prova determinante».

«Si tratta di un segnale importante – dichiara il Presidente della FISH -, di un importante passo avanti, perché garantisce che le valutazioni tossicologiche siano condotte con rigore, ma anche con giustizia. Non è accettabile, infatti, che una persona con disabilità in trattamento farmacologico, e in pieno possesso delle capacità di guida, venga penalizzata in modo arbitrario. Questo risultato dimostra quindi che il dialogo con le Istituzioni, quando è costruttivo, porta a frutti concreti». (S.B.)

Per ulteriori informazioni: ufficiostampa@fishonlus.it.

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Le condizioni delle mamme caregiver oggi

13 Maggio 2025 - 5:18pm

«Finché i fondi nazionali destinati alle mamme caregiver non avranno destinazioni certe – scrive tra l’altro Marina Cometto – esse rimarranno donne senza diritti civili, senza riposo notturno, senza svago o tempo libero, senza cure per la loro salute, senza lavoro né autonomia economica, con la sola “colpa”, per questa società e per la politica, di avere un figlio con disabilità»

Gentilissima ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, sono stata la mamma caregiver di Claudia Bottigelli, una persona con disabilità gravissima causata dalla sindrome di Rett, malattia devastante che per complicazioni varie l’ha portata via da noi alla soglia dei 50 anni.
Claudia, che è mancata il 25 aprile 2023, anche con complicanze oncologiche, è sempre stata assistita in casa da me che sono diventata la sua ombra, e la simbiosi creata tra noi ha permesso di tenerla su questa Terra per 50 anni, nonostante l’evoluzione della malattia. In tutti questi anni io non ho potuto lavorare, non ho potuto curarmi adeguatamente, nonostante avessi sintomi importanti che ho sempre trascurato, perché Claudia aveva bisogno di me giorno e notte. Questo, però, ha avuto un costo che ho pagato e pago salato personalmente. Ho perso diritti lavorativi, ambizioni di donna e autonomia sia economica che di libertà di movimento. Non mi pento, perché tutto ciò che ho fatto è stato per l’amore infinito verso i miei figli.
Ora mi trovo ad essere anziana, 75 anni, con disabilità, per la trascuratezza che ho avuto, perché mi è mancato un sostegno valido per permettermi di curarmi adeguatamente e in serenità.
Non ho diritto ad alcuna pensione e continuo ad essere a carico di mio marito che è riuscito a lavorare per 40 anni, ottenendo poi la dovuta pensione, quindi sono dipendente a vita da qualcun altro.

Tutto questo preambolo per esprimere il mio parere sulle condizioni oggi delle mamme caregiver. Si parla molto dei caregiver, tante parole, ma diritti riconosciuti pochi. Avete stanziato, ho letto, 30 milioni a favore dei caregiver. Lei, Ministro, ha dichiarato che questa cifra sarà «destinata alle Regioni per sostenere e dare sollievo al caregiver familiare, dando priorità agli interventi di sostegno e sollievo destinati a caregiver di persone con disabilità gravissima». E ancora, che «il sostegno alle persone che amano e curano i propri cari è un aspetto fondamentale delle politiche che stiamo portando avanti», ecc. ecc.
Io per 50 anni ho sentito parole, mi sono rallegrata per ogni legge che sembrava positiva per noi, dovendomi poi ricredere e continuare ad aggiustarmi come potevo, per permettere a mia figlia di vivere il più a lungo possibile e il meglio possibile nella sua casa insieme a noi.
Ho imparato però, purtroppo, che da quello che viene scritto nelle leggi a quello che viene poi messo in opera concretamente, c’è un vero abisso. Leggi locali e regionali interpretano quelle norme a loro piacere e spesso senza valutazioni oggettive e personalizzate, penalizzando cosi i nuclei familiari, specie quelli con figli disabili gravissimi a cui dovrebbero dare sostegno.

Quei 30 milioni potrebbero ad esempio essere usati per pagare i contributi alle mamme che per garantire l’assistenza adeguata devono o rinunciare al lavoro, non avendo alternative, se non accettare il ricovero in una struttura del proprio figlio. Anche a me era stato proposto negli ultimi anni di mia figlia non sostegno adeguato alla famiglia, ma un ricovero temporaneo, di tregua o permanente, come se questi nostri figli fossero “pacchi da spostare” a piacimento, senza sentimenti ed emozioni. Per chi invece il lavoro è riuscita a mantenerlo pur con difficoltà, potrebbero essere previsti anticipi sui tempi di uscita, per poter andare in pensione. Questo sarebbe un sostegno importante.
Finché però i fondi nazionali non avranno destinazioni certe, le mamme caregiver rimarranno donne senza diritti civili, senza riposo notturno, senza svago o tempo libero, senza cure per la loro salute, senza lavoro né autonomia economica, con la sola “colpa”, per questa società e per la politica, di avere un figlio con disabilità.
Non sono sufficienti 50 anni per avere un riconoscimento effettivo che non sia di mera elemosina, senza il riconoscimento di alcun diritto!

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